IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas  fluorurati  ad  effetto
serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.1493/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che determina, conformemente a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, il formato  della  relazione  che  deve
essere presentata alla Commissione  dai  produttori,  importatori  ed
esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.1494/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i  requisiti
di etichettatura  ulteriori  per  i  prodotti  e  le  apparecchiature
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.1497/2007  della  Commissione,  del  18
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle
perdite per i sistemi  di  protezione  antincendio  fissi  contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.1516/2007  della  Commissione,  del  19
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle
perdite   per   le   apparecchiature   fisse    di    refrigerazione,
condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore  contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.  303/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni  per
il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e  del
personale  per  quanto   concerne   le   apparecchiature   fisse   di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di  calore  contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.  304/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni  per
il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e  del
personale per  quanto  concerne  gli  impianti  fissi  di  protezione
antincendio e gli  estintori  contenenti  taluni  gas  fluorurati  ad
effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.  305/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni  per
il  riconoscimento  reciproco  della  certificazione  del   personale
addetto al recupero di taluni gas fluorurati  ad  effetto  serra  dai
commutatori ad alta tensione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  306/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni  per
il  riconoscimento  reciproco  della  certificazione  del   personale
addetto al recupero di taluni solventi a base di  gas  fluorurati  ad
effetto serra dalle apparecchiature; 
  Visto il regolamento (CE) n.  307/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i  programmi  di
formazione e le condizioni  per  il  riconoscimento  reciproco  degli
attestati  di  formazione  del  personale  per  quanto  concerne  gli
impianti di condizionamento d'aria in determinati  veicoli  a  motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.  308/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei  programmi
di formazione e certificazione degli Stati membri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare  gli  articoli  142  e
143; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,  ed  in  particolare
l'articolo  28  che  istituisce,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di  attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,  relative  alla
riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  ed   in
particolare  gli  articoli  46  e  47  in  materia  di  dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare  l'articolo
4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n.765/2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  22
dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  25
gennaio 2010, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed  al
funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano  autorizzato  a
svolgere attivita' di accreditamento in  conformita'  al  regolamento
(CE) n. 765/2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  22
dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  26
gennaio  2010,  recante  designazione  di  'ACCREDIA'   quale   unico
organismo nazionale italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  27
luglio 2010, di costituzione della Commissione  interministeriale  di
sorveglianza    presso    l'Autorita'    nazionale    italiana    per
l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del  sopracitato
decreto ministeriale del 22 dicembre 2009; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 842/2006  e  dei  regolamenti  della  Commissione
europea di esecuzione dello stesso con riferimento a: 
    a)  l'individuazione  delle  autorita'  competenti  di  cui  agli
articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.
842/2006; 
    b)  le  procedure  per  la  designazione   degli   organismi   di
certificazione e valutazione delle persone e  delle  imprese  di  cui
agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli
10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli  5  e  6  del
regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e  5  del  regolamento
(CE) n. 306/2008; 
    c)  le  procedure  per  la  designazione   degli   organismi   di
attestazione delle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 307/2008; 
    d) il rilascio dei certificati provvisori  alle  persone  e  alle
imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e
agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008; 
    e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006; 
    f)  i  registri  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo   3,   del
regolamento  (CE)  n.  303/2008,  all'articolo  10,  comma   3,   del
regolamento (CE)  n.  304/2008,  all'articolo  5,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 305/2008  e  all'articolo  4,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 306/2008; 
    g) l'etichettatura delle apparecchiature di  cui  all'articolo  7
del regolamento (CE) n. 842/2006. 
 
 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il regolamento (CE) n.  842/2006  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161. 
              Il regolamento (CE)  n.1493/2007  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333. 
              Il regolamento (CE)  n.1494/2007  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 18 dicembre 2007, n. L 332. 
              Il regolamento (CE)  n.1497/2007  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 19 dicembre 2007, n. L 333. 
              Il regolamento (CE)  n.1516/2007  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 20 dicembre 2007, n. L 335 
              Il regolamento (CE) n.  303/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92. 
              Il regolamento (CE) n.  304/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92. 
              Il regolamento (CE) n.  305/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92. 
              Il regolamento (CE) n.  306/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92 
              Il regolamento (CE) n.  307/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92. 
              Il regolamento (CE) n.  308/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92. 
              Il  testo  degli  articoli  142  e  143   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1998, n. 92, S.O.,e' il seguente: 
              "Art. 142. Competenze dello Stato. 
              1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono conservati allo Stato  le
          funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: 
              a) i rapporti internazionali  e  il  coordinamento  dei
          rapporti con l'Unione  europea  in  materia  di  formazione
          professionale,  nonche'  gli  interventi   preordinati   ad
          assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli  obblighi
          contratti nella stessa materia a livello  internazionale  o
          delle Comunita'; 
              b)  l'indirizzo  e  il  coordinamento  e  le   connesse
          attivita' strumentali di acquisizione  ed  elaborazione  di
          dati e  informazioni,  utilizzando  a  tal  fine  anche  il
          Sistema informativo lavoro previsto  dall'articolo  11  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ; 
              c) l'individuazione  degli  standard  delle  qualifiche
          professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore
          e  dei  crediti  formativi  e  delle  loro   modalita'   di
          certificazione,   in   coerenza   con    quanto    disposto
          dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ; 
              d)   la   definizione   dei   requisiti   minimi    per
          l'accreditamento  delle   strutture   che   gestiscono   la
          formazione professionale; 
              e) le funzioni statali previste dalla legge  24  giugno
          1997, n. 196  ,  in  materia  di  apprendistato,  tirocini,
          formazione continua, contratti di formazione-lavoro; 
              f) le funzioni statali previste  dal  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236,  in  particolare  per  quanto
          concerne la formazione continua, l'analisi  dei  fabbisogni
          formativi e  tutto  quanto  connesso  alla  ripartizione  e
          gestione del Fondo per l'occupazione; 
              g)  il  finanziamento  delle  attivita'  formative  del
          personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza
          tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo; 
              h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di
          formazione   professionale    dei    lavoratori    italiani
          all'estero; 
              i)  l'istituzione  e  l'autorizzazione   di   attivita'
          formative idonee per  il  conseguimento  di  un  titolo  di
          studio  o  diploma  di  istruzione  secondaria   superiore,
          universitaria o post universitaria, ai sensi  dell'articolo
          8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n.  845  ,  e  in
          particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo  191,
          comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
              l)  la  formazione  professionale  svolta  dalle  Forze
          armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati  e,
          in genere, dalle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti. 
              2. In ordine alle competenze  mantenute  in  capo  allo
          Stato dal comma 1  del  presente  articolo,  ad  esclusione
          della lettera  l),  la  Conferenza  Stato-regioni  esercita
          funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono  svolti
          altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa,  i
          seguenti compiti e funzioni: 
              a) la definizione degli obiettivi generali del  sistema
          complessivo della formazione professionale, in accordo  con
          le politiche comunitarie; 
              b) la  definizione  dei  criteri  e  parametri  per  la
          valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della
          sua coerenza rispetto agli obiettivi di  cui  alla  lettera
          a); 
              c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di  una
          relazione  annuale  sullo   stato   e   sulle   prospettive
          dell'attivita' di formazione professionale, sulla  base  di
          quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL; 
              d) la definizione, in sede di Conferenza unificata,  ai
          sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,  dei
          programmi   operativi   multi-regionali    di    formazione
          professionale di rilevanza strategica per lo  sviluppo  del
          paese. 
              3.  Permangono  immutati  i  compiti  e   le   funzioni
          esercitati   dallo   Stato   in   ordine   agli    istituti
          professionali di cui al regio decreto 29  agosto  1941,  n.
          1449 , e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a  71  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" 
              "Art.143. Conferimenti alle regioni. 
              1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita'  e
          le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni  e  i
          compiti   amministrativi    nella    materia    «formazione
          professionale», salvo quelli espressamente  mantenuti  allo
          Stato   dall'articolo   142.   Spetta    alla    Conferenza
          Stato-regioni   la   definizione   degli   interventi    di
          armonizzazione tra  obiettivi  nazionali  e  regionali  del
          sistema. 
              2. Al fine di assicurare l'integrazione  tra  politiche
          formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai
          sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge  8
          giugno 1990, n. 142 , di norma alle province le funzioni ad
          essa trasferite in materia di formazione professionale. ". 
              Il testo dell'articolo 28 del decreto-legge  25  giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2008, n. 147, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali 
              1.  E'  istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'articolo 38 del  Decreto  legislativo  n.  300  del  30
          luglio  1999  e  successive  modificazioni,   dell'Istituto
          Nazionale per la fauna  selvatica  di  cui  alla  legge  11
          febbraio  1992,  n.  157  e  successive  modificazioni,   e
          dell'Istituto  Centrale  per  la  Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali,
          a decorrere dalla data di insediamento  dei  commissari  di
          cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  «Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e  «Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'articolo 10 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'articolo
          2,  comma  3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  90,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione  del  decreto
          di nomina dei nuovi componenti, con quelli in  carica  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.". 
              Il testo del decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.
          93 (Attuazione  della  direttiva  97/23/CE  in  materia  di
          attrezzature a  pressione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O. 
              Il testo del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
          (Attuazione della  direttiva  2002/95/CE,  della  direttiva
          2002/96/CE e della  direttiva  2003/108/CE,  relative  alla
          riduzione   dell'uso   di   sostanze    pericolose    nelle
          apparecchiature elettriche ed  elettroniche,  nonche'  allo
          smaltimento  dei  rifiuti)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O. 
              Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              Il testo  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   documentazione   amministrativa-Testo    A),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.
          42, S.O., e' il seguente: 
              "Art.46    (R).    Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni. 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          I.V.A.  e  di   qualsiasi   dato   presente   nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato". 
              "Art. 47 (R)  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'. 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
              La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994,  n.
          7, S.O. 
              Il regolamento (CE) n.  765/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              L'articolo  4  della  legge  23  luglio  2009,  n.   99
          (Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di  energia),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 4. (Attuazione del capo II del  regolamento  (CE)
          n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per la commercializzazione dei prodotti) 
              1. Al fine di assicurare  la  pronta  applicazione  del
          capo II del regolamento (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.". 
              Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998  ,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle  note
          alle premesse 
              Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle  note
          alle premesse.